(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  detta  norme e dispone interventi per la
realizzazione  e  la  piena  utilizzazione dell'ambiente progettato e
costruito   per   lo   svolgimento   di   ogni  attivita'  effettuata
nell'ambiente  stesso,  da parte di tutti i cittadini, con la massima
autonomia  possibile,  indipendentemente  dall'eta', dal sesso, dalle
caratteristiche  anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche'
dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.
    2. Le disposizioni contenute nella presente legge si intendono in
osservanza:
      a) dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo
regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 503;
      b)  della  legge  9  gennaio  1989 n. 13, come modificata dalla
legge  27  febbraio 1989, n. 62 e del decreto del Ministro dei lavori
pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;
      c) dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      d)  delle  circolari  e delle disposizioni emesse in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.